Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Anno 2025.

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Dichiarazione ai sensi del DD del Dipartimento di Protezione Civile n. 334 del 10/06/2025 recante <>

Data:

11 Luglio 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Il Sindaco

ORDINA

di prendere atto del DD del Dipartimento di Protezione Civile n.: 334 del 10/06/2025 recante <<lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 Giugno al 30 Settembre 2025>> nel quale vengono confermati i seguenti <<Divieti>> ed <<Obblighi>>:

  • DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6 bis, Decreto Legislativo n.: 152/2006);
  • DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° Giugno al 20 Settembre (art. 25. Comma 1, lettera f., della LE n.: 26/2012);
  • DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di m. 100 da essi, nonché nei pascoli (art. 75, comma 1 e 3, Regolamento Regionale tutela patrimonio forestale n.: 3/2017);
  • DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, comma 4 del Regolamento Regionale tutela patrimonio forestale n.: 3/2017): ù
    • usare motori o fornelli che producano faville o brace;
    • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
    • far brillare mine;
    • fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio
  • DIVIETO di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come <<lanterne volani>>, dotate di fiamme libere, nonché di altri articoli pirotecnici nei boschi e ad una distanza inferiore ad 1 Km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel casi di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi, fermo il fatto che eventuali trasgressioni sono soggette alle sanzioni di cui all’art. 10, comma 6 della Legge 21/11/2000 n.: 353;

AI (proprietari, affittuari, detentori a qualsiasi titolo) di terreni frontisti di strade:

  • di assicurare una idonea condizione igienico sanitaria e di decoro urbano, evitando di lasciarli incolti ed infestati da vegetazione spontanea, con taglio periodico, per scongiurare il pericolo di incendi;
  • di regolarizzare mediante taglio accurato di rami, fronde, siepi vive, sterpaglie ecc., che si protendono sulle strade, anche solo sul ciglio stradale e/o cunette, in modo che non venga ristretta la visuale e garantita la sicurezza stradale;
  • di ottemperare a quanto disposto nel termine di giorni 15, dalla pubblicazione della presente Ordinanza.

A cura di

Ufficio Polizia Municipale

Reparto delle forze di polizia che opera a livello locale, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica, il rispetto delle normative civiche e il mantenimento dell'ordine nelle città e nei comuni.

Ultimo aggiornamento: 07/09/2025


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