Calcolo ravvedimento operoso COME SI CALCOLA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO: Il ravvedimento si perfeziona con il versamento della sanzione ridotta, che deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell’imposta o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori sull’imposta calcolati al tasso legale (attualmente previsto nella misura annua del 3% dal 1° gennaio 2008) con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito. Gli interessi moratori vanno calcolati con la seguente formula: (somma dovuta x 3% x giorni di ritardo : 365) * I giorni di ritardo del versamento in acconto (dal 17/06/08 al 20/02/09) sono 249, mentre quelli del versamento a saldo sono 66 (dal 17/12/08 al 20/02/09). Pertanto, gli interessi moratori sono così ripartiti: acconto: 250,00 x 3% x 249 : 365 = 5,12 saldo: 265,00 x 3% x 66 : 365 = 1,44 ** L’importo totale da versare è stato arrotondato per difetto all’unità di euro (537,00). Modalità di versamento Tutti i versamenti relativi al ravvedimento operoso vanno effettuati sui nuovi bollettini Ici in euro, indicando: l’importo totale versato, il numero di conto corrente postale ed il concessionario della riscossione, le generalità ed il codice fiscale del contribuente, il comune dove si trova l’immobile e barrando la casella “Ravvedimento”. Al comune va poi presentata la dichiarazione (nel caso di dichiarazione rettificativa o ritardata) con allegata la fotocopia del pagamento. Nello spazio riservato alle “Annotazioni” si scrive: “Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione o per rettifica di dichiarazione” e si indicano le somme versate rispettivamente per imposta, per interessi e per sanzione. Il pagamento delle sanzioni ridotte deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell’imposta o della differenza, nonché al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso legale del 3% annuo (con maturazione giorno per giorno, cioè lo 0,0082191% per ogni giornata di ritardo). Il pagamento delle somme dovute (tributo, sanzione, interessi di mora) può essere effettuato tramite il modello F24. Per sapere come va compilato clicca qui. Al comune va poi presentata la dichiarazione (nel caso di dichiarazione rettificativa o ritardata) con allegata la fotocopia del pagamento. Nello spazio riservato alle “Annotazioni” si scrive: “Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione o per rettifica di dichiarazione” e si indicano le somme versate rispettivamente per imposta, per interessi e per sanzione Le somme relative all’imposta, alla sanzione ed agli interessi possono essere versate cumulativamente anche presso gli uffici postali o i concessionari della riscossione utilizzando il nuovo bollettino, con caratteri in rosso, previsto per il pagamento dell’imposta.Nel caso in cui il Comune si avvalga dei servizi accessori al sistema postale, il bollettino è invece di colore grigio chiaro. Il contribuente può eseguire il versamento anche tramite il servizio telematico gestito dalle Poste italiane. In questo caso, il contribuente stesso riceverà la conferma dell’avvenuta operazione mediante una comunicazione nella propria casella di posta elettronica contenente l’immagine virtuale del bollettino di versamento. Per quanto concerne la compilazione del bollettino di versamento, oltre a barrare l’apposita casellina del ravvedimento, il contribuente deve indicare nello spazio riservato alla voce “Terreni agricoli”, “Aree fabbricabili”, “Abitazione principale” ed “Altri fabbricati” il solo tributo (se dovuto). Gli importi espressi in euro devono essere arrotondati al centesimo, per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5 (ad esempio, euro 25,822 va arrotondato a 25,82) o per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, euro 28,405 va arrotondato a 28,41). L’ intero importo da versare (imposta + sanzione ridotta + interessi) va arrotondato all’unità di euro: per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore. Se ci si avvale del servizio postale, esso va indicato nella “Ricevuta di Versamento di Euro…” e nella “Ricevuta di Accredito di Euro…”