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IMU ANNO 2020
Novità 2020 : abolizione della TASI e istituzione della nuova IMU
La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) all’art.1, comma 738,ha disposto che l’imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147 ,è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Per cui è stata abolita la TASI e d istituita la nuova IMU, fornendone disciplina nelle disposizioni di cui ai commi 739 e seguenti.
Alla luce delle suddette norme, quindi, per l’anno 2020 il Comune deve procedere a determinare le fattispecie impositive con le relative aliquote e ad approvare il nuovo Regolamento IMU.
Gli atti comunali che determinano fattispecie ed aliquote 2020 sono tuttora in corso di definizione, essendo stato posticipato il termine utile per la loro approvazione, a causa delle conseguenze dell’emergenza sanitaria.
Per la disciplina dell’acconto IMU 2020, pertanto, si deve tenere presente quanto segue:
la scadenza della rata di acconto è invariata ed è fissata per il 16 giugno;
il versamento-se le nuove aliquote non verranno approvate e pubblicate in tempo utile per poter essere applicate prima della suddetta scadenza-potrà avvenire computando l’imposta dovuta per il primo semestre con le medesime aliquote in vigore per l’anno 2019 ed utilizzando le regole applicative previste per tale anno e contenute nella scheda IMU 2019;
ove il versamento dell’acconto venisse effettuato come sopra, cioè applicando le aliquote in vigore per l’anno 2019, l’eventuale conguaglio d’imposta sarà effettuato a cura del contribuente in occasione della rata di saldo, la cui scadenza è fissata per il 16 dicembre, da versare sulla base dei conteggi effettuati applicando le aliquote 2020 definitivamente deliberate dal Comune.
Le modalità di versamento restano le medesime dell’anno precedente:
Il codice identificativo del Comune di Stio da indicare è I960.
Questi sono i codici tributo, da utilizzare nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24, per gli immobili per i quali si è tenuti al pagamento dell’imposta:
TIPOLOGIAIMMOBILI
3912
3918
3916
3914
3930
3925